(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della regione Abruzzo n. 5
                          del 1 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  35 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, e' cosi'
modificato:
   "La valutazione di compatibilita' dell'impiego di autobus di linea
in servizio di noleggio  da  autorizzare  da  parte  della  direzione
proviciale   della   Motorizzazione   civile   e   dei  trasporti  in
concessione,  e'  effettuata  dal  settore  trasporti  della   giunta
regionale  o  dell'ente  delegato  ed e' dagli stessi comunicata alla
predetta direzione.
   Non  e' di ostacolo alla predetta valutazione di compatibilita' il
vincolo di destinazione di cui al  primo  comma  dell'art.  55  della
legge  regionale  9  settembre  1983, n. 62, nei limiti fissati dalla
presente legge.
   La  stessa  procedura e' seguita relativamente alle autorizzazioni
concernenti l'immissione o l'eliminazione di autobus in  servizio  di
linea".