(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della regione Abruzzo n. 5 del 1 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 35 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, e' cosi' modificato: "La valutazione di compatibilita' dell'impiego di autobus di linea in servizio di noleggio da autorizzare da parte della direzione proviciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' effettuata dal settore trasporti della giunta regionale o dell'ente delegato ed e' dagli stessi comunicata alla predetta direzione. Non e' di ostacolo alla predetta valutazione di compatibilita' il vincolo di destinazione di cui al primo comma dell'art. 55 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, nei limiti fissati dalla presente legge. La stessa procedura e' seguita relativamente alle autorizzazioni concernenti l'immissione o l'eliminazione di autobus in servizio di linea".